Edifici scolastici – Arriva il Bonus Acustico

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Nei bandi di gara punteggi premianti per una migliore qualità acustica. La novità è stata introdotta nel Codice ambientale dalla Legge Green Economy Bonus acustico. Premiare gli interventi che riguardano gli edifici scolastici Bonus Acustico


Il nuovo articolo 206-sexies stabilisce che “le amministrazioni pubbliche, nelle more dell’adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilita’ dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014”.

Qualità acustica degli edifici scolastici e parametri

Seppur non sia una novità per l’edilizia scolastica il richiamo (e quindi la cogenza) di determinate prescrizioni in materia di acustica nella normativa vigente, il bonus acustico come incentivazione per quanti affronteranno con sensibilità e competenza anche gli aspetti riguardanti le prestazioni acustiche e la qualità acustica degli ambienti interni degli edifici scolastici rappresenta sicuramente una novità nel panorama legislativo. Il tema è annoso e delicato, riguardando sia l’involucro degli edifici in relazione all’ambiente esterno sia la qualità indoor degli ambienti vissuti giorno per giorno da studenti e insegnanti.

Criticità

L’intenzione lodevole di richiamare l’attenzione e quindi incentivare soluzioni che vadano a migliorare questi aspetti pone inevitabilmente l’accento su alcuni punti di criticità fondamentali come:

  • il diritto alla comprensione della parola da parte degli studenti (con ripercussioni sulla soglia di attenzione e quindi sull’apprendimento);
  • lo sforzo vocale degli insegnanti (alta prevalenza di disfonia e di sintomi di affaticamento vocale);
  • la la condanna per i soggetti ipoacusici di dover confrontarsi quotidianamente con una vera e propria barriera architettonica rappresentata e da una scarsa qualità acustica delle aule e ambienti scolastici che li ospitano (per saperne di più si veda ad esempio il progetto De.C.I.So.).

Tuttavia perché il meccanismo del punteggio premiante abbia la sua efficacia anche in termini di “appetibilità” è necessario utilizzare regole semplici e valori di riferimento chiari e inequivocabili. In merito ai valori previsti con riferimento alle norme citate nell’art. 206-sexies è necessario aprire una piccola parentesi. La norma UNI 11367 riguarda la Classificazione acustica degli edifici e individua i valori dei parametri descrittori delle caratteristiche prestazionali degli elementi edilizi da utilizzare ai fini della classificazione acustica degli edifici.

Con riferimento all’edilizia scolastica, in appendice A, vengono indicati i valori di riferimento per i requisiti acustici di ospedali e scuole e, in appendice C, le indicazioni per la valutazione delle caratteristiche acustiche interne agli ambienti.

Norme

La norma UNI 11532 riguarda invece le Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati, definendo i descrittori acustici che meglio possono rappresentare le qualità acustiche degli ambienti, a seconda delle diverse destinazioni d’uso. Per il settore scolastico, in appendiceA sono riportati, in una rassegna di livello internazionale, i valori di riferimentodi media qualità (con il conseguente riferimento normativo) per le diverse destinazioni d’uso degli ambienti.

Il descrittore acustico indicato è il tempo di riverberazionee, per l’Italia, vengono citati riferimenti normativi quali la Circolare 3150/1967 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) e il D.M. 18/12/1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica). Potrebbero peraltro essere di difficile individuazione i riferimenti tecnici ed i descrittori acustici da seguire per l’ottenimento dei punteggi premianti nelle gare d’appalto, in assenza di una indicazione precisa, che dovrebbe essere contenuta nel decreto che dovrà essere emanato ai sensi dell’art. 206-sexies, comma 3, del D. Leg.vo 152/2006 (si veda il paragrafo successivo).

Criteri ambientali minimi di cui al DM 24/12/2015 e valori acustici di riferimento

Il 24/12/2015 è stato emanato, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 11/04/2008, con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il primo provvedimento in materia di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Tale provvedimento rientra nell’ambito del PAN-GPP (Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” o anche “Piano per il green public procurement” – vedi approfondimento) e individua nell’allegato che ne costituisce parte integrante i “criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”.

A tale proposito, le novità introdotte dall’art. 18 della L. 221/2015 hanno reso di fatto obbligatoria, con l’introduzione dell’art. 68-bis del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), l’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi contenute nei decreti attuativi del PAN-GPP, tra cui il menzionato D.M. 24/12/2015. L’obbligo si applicherà per almeno il 50 % del valore delle gare d’appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario. Le pubbliche amministrazioni saranno tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l’indicazione dei soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.

Requisiti acustici nell’ambito dei criteri ambientali minimi

Per quanto riguarda i requisiti acustici il D.M. 24/12/2015 individua al punto “2.3.5.6 Comfort acustico” i valori di riferimento minimi per le strutture edilizie e impianti e per la qualità acustica interna agli ambienti a seconda delle diverse tipologie di utilizzo e destinazioni d’uso (tra cui anche gli edifici scolastici). I valori di riferimento dovranno essere “verificati” sia in fase di progettazione, mediante idonea relazione progettuale, sia a fine lavori mediante verifiche in opera.
Vengono inoltre individuate le tipologie di prodotti/componenti edilizi e le percentuali massime di impiego nei progetti. A latere, per quanto riguarda invece le prescrizioni obbligatorie di cui all’art. 206-sexies del D. Leg.vo 152/2006 (introdotto dalla L. 221/2015) si dovrà attendere un ulteriore decreto da emanarsi che definisca, in base al comma 3 dello stesso articolo, gli aspetti obbligatori da tenere in considerazione nei bandi di gara.
In particolare dovranno essere definiti:

  •  l’entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno
  •  i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento
  •  le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti
  •  i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

In assenza di specifiche di dettaglio l’applicazione reale del punteggio premiante risulta chiaramente inattuabile.

Indicazioni per i progettisti

I valori di riferimento potrebbero benissimo richiamare quanto già contenuto al punto “2.3.5.6 Comfort acustico” dell’allegato al D.M. 24/12/2015, che rappresenta un riferimento già pronto per le pubbliche amministrazioni.
Tuttavia rimane la speranza che vengano considerate e quindi controllate possibili contraddizioni con i riferimenti di legge attualmente vigenti (uno fra tutti il D.P.C.M. 05/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”) che prescrivono alcuni requisiti più restrittivi rispetto ai criteri minimi su citati (es. isolamento acustico standardizzato di facciata per gli edifici scolastici). Nel dubbio, il consiglio per il progettista è quello di progettare l’edifico tenendo conto della preesistenza di questi requisiti fino a quando non saranno abrogati. Allo stato attuale, progettare gli edifici scolastici tenendo in considerazione esclusivamente i criteri minimi (se saranno coincidenti con quelli individuati nel D.M. 24/12/2015) potrebbe poi rivelarsi a fine lavori, per alcuni aspetti, in contrasto con le disposizioni locali adottate nei regolamenti delle amministrazioni locali.

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Edifici scolastici – Arriva il Bonus Acustico

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